Il presente regolamento ha la finalità
di richiamare le norme generali che, secondo la Comunità
Scientifica e le Carte dei diritti del malato, devono
orientare i comportamenti degli operatori, degli utenti,
dei parenti o affini, e lo scambio di informazioni
tra di essi perché, in qualche fase della malattia
ed in presenza di qualche difficoltà organizzativa
e strutturale, possano essere garantiti i diritti
alla dignità, alla scelta responsabile e al
mantenimento della personalità.
Il Regolamento dei Diritti e dei Doveri,
inoltre, fornisce alla Commissione Mista Conciliativa,
l’orientamento di base per la assunzione delle proprie
determinazioni in caso di controversie fra operatori,
utenti, parenti o affini.
I DIRITTI DEI
CITTADINI
Art.1
Diritto alla dignità
L’utente ha diritto di essere assistito e curato con
competenza ed attenzione, nel rispetto della dignità
umana e delle proprie convinzioni politiche, filosofiche
e religiose. Nel caso degli stranieri, soprattutto
se non conoscono la lingua italiana, devono essere
rimosse le difficoltà concrete che possono
impedire la piena utilizzazione del servizio sanitario.
In particolare, durante la degenza ospedaliera, il
ricoverato ha diritto di essere sempre individuato
con il proprio nome e cognome e di essere interpellato
con la particella pronominale “LEI”.
Art.2
Diritto alla vita sociale
I degenti hanno diritto a :
a) vivere la giornata secondo orari non troppo distanti
da quelli della vita ordinaria;
b) ricevere amici e parenti con le sole limitazioni
dovute all’ordinato svolgimento dell’attività
sanitaria e alla necessità di rispettare gli
altri ricoverati;
c) mantenere il contatto con l’esterno, disponendo
di apparecchiature telefoniche funzionanti in quantità
adeguata, utilizzare apparecchi radiotelevisivi in
dotazione, acquistare giornali e riviste secondo le
modalità stabilite dai regolamenti interni;
d) utilizzare i locali comuni quali il bar o lo spaccio
ed i servizi predisposti per la cura estetica della
persona (parrucchiere, manicure ecc...).
Dovrà essere assicurata la progressiva eliminazione
delle barriere architettoniche, in modo da consentire
una sufficiente mobilità ed autonomia ai degenti
e l’agevole accesso a tutte le strutture ospedaliere.
Art.3
Diritto all’informazione
Gli utenti hanno diritto di ottenere dall’Azienda
informazioni complete circa le prestazioni erogate,
le modalità di accesso e le relative competenze,
nonché di poter identificare immediatamente
i propri interlocutori che devono quindi portare il
cartellino di riconoscimento.
I degenti e gli utenti, inoltre hanno diritto di ottenere
dal personale sanitario, ed in particolare dai medici,
informazioni complete e comprensibili in merito alla
diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla
relativa prognosi, di fornire al personale stesso
ogni informazione ritenuta utile circa il proprio
stato di salute e sugli esiti dei trattamenti ricevuti
e di chiedere che essi siano trascritti sulla cartella
clinica.
Art.4
Consenso informato
In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali
il ritardo possa comportare pericolo per la salute,
il paziente ha diritto di ricevere le notizie che
gli permettano di esprimere un consenso effettivamente
informato prima di essere sottoposto a terapie o ad
interventi; tali informazioni devono riguardare anche
i possibili rischi e /o disagi connessi con il trattamento
proposto.
Il paziente ha altresì diritto di essere informato
sulla possibilità di indagini e trattamenti
alternativi, anche se eseguibili presso altre strutture.
Nel caso in cui i trattamenti abbiano il carattere
della sperimentazione, il consenso dovrà risultare
in apposito documento scritto e controfirmato.
Nel caso di malati interdetti o comunque non in grado
di esercitare pienamente le proprie facoltà,
queste saranno esercitate dai famigliari più
stretti o da coloro che esercitano potestà
tutoria.
Art.5
Diritto alla tutela
I cittadini hanno diritto di proporre segnalazioni
e/o reclami che debbono essere sollecitamente esaminati,
e di essere tempestivamente informati sull’esito degli
stessi, con le modalità previste dal regolamento
di pubblica tutela.
Art.6
Diritto alla riservatezza
L’utente ha diritto a che i dati relativi alla propria
malattia e ad ogni altra circostanza che lo riguardi
non siano comunicati ad altri senza il proprio consenso.
In assenza di un espresso diniego del malato, ad esclusione
del caso in cui si sia formato un motivato convincimento
circa l’opportunità di una informazione diretta,
il personale sanitario può rivolgersi ai parenti
più stretti per le informazioni stabilite dai
precedenti articoli 4 e 5.
I DOVERI DEI
CITTADINI
Art.1
Responsabilità e collaborazione
L’osservanza di alcuni doveri è la base per
usufruire pienamente dei propri diritti.
Il cittadino che accede all’Azienda è tenuto
a mantenere un comportamento responsabile e cioè
a:
a) collaborare con il personale medico, infermieristico,
amministrativo e tecnico con cui entra in rapporto;
b) rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli
arredi in quanto patrimonio comune;
c) segnalare tempestivamente le disfunzioni di cui
viene a conoscenza e favorire gli interventi messi
in atto per rimediare alle stesse;
d) informare tempestivamente i sanitari qualora decida
di rinunciare alle cure e alle prestazioni programmate,
allo scopo di evitare sprechi di tempo e di risorse;
e) informarsi preventivamente, ogni volta che è
possibile, nei tempi e nelle sedi opportune, sulle
prestazioni, sulle modalità di accesso e sulla
tutela dei diritti.
Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione
sull’organizzazione della struttura sanitaria, ma
è anche suo preciso dovere informarsi nei tempi
e nelle sedi opportune.
Art.2
Rispetto del personale sanitario
I cittadini devono favorire l’instaurazione di rapporti
di fiducia con il personale sanitario come condizione
per una efficace impostazione e conduzione di un corretto
programma diagnostico, terapeutico e assistenziale.
I malati, allo scopo di favorire l’ordinato svolgimento
delle attività di cura e di assistenza e per
evitare, per quanto di propria competenza, sprechi
di tempo del personale, sono tenuti a consultare il
materiale informativo ricevuto, a rispettare le disposizioni
in esso contenute e a favorire il personale che interviene,
in forma educata, per garantire il rispetto delle
disposizioni stesse.
Devono essere evitate la richiesta di prestazioni
non dovute ed anche la richiesta in tempi e modo non
corretti di prestazioni dovute, in quanto cause di
disservizi per tutti gli utenti.
Art. 3
Rispetto degli altri malati
I cittadini collaborano all’attuazione dei diritti
dei malati, svolgendo direttamente la propria attività
di tutela ed evitando comportamenti arbitrari, quali:
a) la creazione di disturbi ai ricoverati, soprattutto
se bisognosi di quiete ed in modo particolare durante
l’orario di riposo, a causa di rumori, apparecchi
radiofonici accesi ad alto volume, accensione di luci
fuori orario, ecc. ;
b) l’affollamento delle stanze di degenza causato
da un eccessivo numero di visitatori;
c) il mancato rispetto degli orari della giornata.
L’esercizio delle attività ricreative ed il
ricevimento dei visitatori devono avvenire, quando
è possibile, negli spazi di socializzazione
previsti nei reparti e in loro assenza, preferibilmente
in altri spazi comuni e comunque con la necessaria
discrezione.
Art. 4
Rispetto dei regolamenti
L’organizzazione della giornata e gli orari di visita
sono stabiliti dalla Direzione Sanitaria e dai Direttori
delle Strutture Complesse con lo scopo di permettere
un’efficace svolgimento delle attività di cura
e di assistenza.
Le visite fuori orario e la presenza di personale
di aiuto sono autorizzate per scritto dal Direttore
o da persona da Lui delegata. Le persone autorizzate
dovranno uniformarsi alle regole dei reparti e favorire
la collaborazione con gli operatori sanitari.
I cittadini hanno diritto di criticare le disposizioni
regolamentari emanate a tale proposito, rivolgendosi
ai Responsabili del reparto e attivando, se necessario
una procedura di reclamo formale, ma non possono violare
arbitrariamente le disposizioni stesse.
I degenti e i visitatori si spostano all’interno dell’Ospedale
utilizzando i percorsi ad essi riservati e comunque
evitando di intralciare lo svolgimento delle attività.
In ospedale è opportuno evitare qualsiasi comportamento
che possa creare situazioni di disturbo o disagio
agli altri degenti, di cui è doveroso rispettare
il riposo sia diurno che notturno.
E’ necessario rispettare gli orari delle visite stabiliti
dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo
svolgimento della normale attività assistenziale-terapeutica,
ed è indispensabile evitare l’affollamento
attorno al letto del paziente.
Art. 5
Visite dei minori
Per motivi igienici nei confronti dei bambini si sconsigliano
le visite dei minori di anni dodici. Situazioni eccezionali
di particolare risvolto emotivo potranno essere prese
in considerazione rivolgendosi al personale medico
del reparto.
In situazioni di particolare necessità le visite
ai degenti, al di fuori dell’orario prestabilito,
dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato
dal Direttore o da persona da Lui delegata.
Art. 6
Divieto di fumo
In ospedale è vietato fumare, fatta eccezione
per i locali che saranno appositamente indicati.
Art.7
Il personale sanitario, per quanto di competenza,
è tenuto a far rispettare le norme enunciate.